1. All'articolo 2, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, dopo le parole: «dispositivo od ordigno» sono inserite le seguenti: «, incluse le submunizioni delle munizioni a grappolo,».
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.